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SUL CASO EPIPOLI IL TAR DA’ RAGIONE A FRONTINO. UN’ALTRA “PERLA” DELLA GAROZZO BAND: IL COMUNE DOVRA’ PAGARE PER LE AREE CHE IL PRG DI EZECHIA PAOLO REALE AVEVA PORTATO A CASA GRATIS. PERSA L’ENNESIMA OCCASIONE DI SVILUPPO E DI LAVORO

Serve scendere nel merito per comprendere la portata del l’ordinanza del TAR CATANIA su EPIPOLI (che pubblichiamo integralmente qui sotto).
Partiamo dal principio che un Piano Regolatore è la procedura più complessa e partecipata che ci sia dove intervengono decine di uffici comunali e regionali rappresentanti delle categorie oltre che l’avvocatura di stato e la soprintendenza. Da qui, affermare che nel 2006/2007 tutti erano ubriachi e’ follia anche perché quel piano nessuno lo ha impugnato e quindi e’ legge ed e’ intangibile .
Se poi successivamente gli uffici regionali hanno cambiato idea ed hanno iniziato a emettere pareri contrari o piani paesaggistici in contrasto e negazione con il precedente PRG ma soprattutto in violazione dell’affidamento di un cittadino che aveva ceduto aree perché glielo diceva una LEGGE DELLO STATO ITALIANO, questo come dicono i giudici del TAR non è consentito nel nostro ordinamento e va indennizzato .
Certamente fanno sorridere gli ambientalisti e supporter che prima fanno il danno e poi fuggono dalle cause (qui non si sono neanche costituiti) sminuendo la portata dei fatti. Tutte le vittorie sin qui vantate, in uno alla Garozzo Band, oggi si riducono in un danno economico evidente per Siracusa.
Eppure il CTU del CGA ( e l’organo di appello non ha mai detto nella sentenza che il CTU aveva errato quantificazione ) ha parlato di un valore delle aree superiore a 200 milioni di euro .
A volerci parlare chiaro, anche se venisse stimato il 15% di quel valore il danno sarebbe enorme .
Ecco che si comprende come mentre il PRG tanto contestato e varato dall’assessorato all’urbanistica dell’Avv.Ezechia Paolo Reale aveva previsto che questi terreni andassero gratuitamente alla collettività, oggi la collettività li dovrà pagare per colpa di una classe di ambientalisti e dirigenti che ci sta mandando al macello con filosofie che distruggono lo sviluppo del territorio da Epipoli (che a quest’ora era in mano ad aziende arabe che volevano fare l’investimento) alla Pillirina dove gli investitori sono scappati e si è’ ancora in attesa dell’esito del ricorso al TAR discusso a luglio 2017. E’ semplice valutare dove sta la vergogna!

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2017, proposto da:
Am Group Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall’avvocato Mario Fiaccavento, con domicilio eletto presso lo studio Attilio Luigi
Maria Toscano in Catania, via Milano n.85;
contro
Regione Siciliana – Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana,
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato,
domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina 149;
Comune di Siracusa, non costituito in giudizio;
per il riconoscimento
dell’indennizzo da atto lecito, in conseguenza della avvenuta acquisizione di terreni
di proprietà della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana – Assessorato Regionale
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e
Ambientali di Siracusa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2017 il dott. Dauno
Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorso, in quanto volto a ottenere un “indennizzo da atto lecito”, presenta profili
di fondatezza, perché anche se con sentenza n. 249 del 29.05.2017 il CGA ha
affermato la legittimità del Decreto Regionale di approvazione del Piano
Paesaggistico del 2012, nonché del parere del 20.09.2011 con cui la Soprintendenza
di Siracusa ha negato il rilascio del nulla-osta al progetto presentato dalla ricorrente
per la realizzazione delle opere previste dalle convenzioni a suo tempo stipulate con
il Comune, resta il fatto determinante che le NTA del PRG approvato con DDG
del Dipartimento regionale Urbanistica del 03.08.2007 – la cui nullità non ha
fondamento, e che non è mai stato annullato in parte qua – al punto 5.2 degli artt.
55 e 56 prevede che “in questa zona, e salvo quanto specificamente disposto nella
Scheda Norma b12b, in alternativa alla procedura di esproprio, le aree di proprietà
privata potranno essere acquisite dall’Amministrazione Comunale attraverso il
riconoscimento ai proprietari di una potenzialità edificatoria, in Superficie Lorda
Ammissibile (SLA), quale corrispettivo dell’indennità di espropriazione”. E la
“scheda norma” b12b, che specifica la SLA, prevede che essa troverà “applicazione
solo dopo la cessione delle aree F2 e F3 indicate nella stessa scheda con le modalità
di cui agli artt. 55 e 56 delle NTA”.
E pertanto, già nello stesso PRG è precisato che la cessione di quelle aree altro non
sarebbe stata che una procedura “alternativa” all’espropriazione, per la quale
avrebbe dovuto quindi essere corrisposta la relativa indennità, in alternativa alla
quale era stata prevista, ai citati artt. 55 e 56, la SLA. Oltretutto, tale circostanza fu
confermata dalla stessa Avvocatura dello Stato a pag. 5 della memoria difensiva
depositata il 13.04.2012 nel giudizio dinanzi a questo Tribunale, e ora depositata
dalla ricorrente, laddove du affermato che “quando la A.M. Group non volesse più
cedere le aree destinate al Parco archeologico, le stesse potrebbero essere
espropriate ed acquisite al demanio regionale per la creazione del Parco archeologico
di Siracusa”.
Poiché, a seguito della citata sentenza del CGA, la prevista edificazione non potrà
essere realizzata, l’acquisizione da parte del Comune di quelle aree, di circa 1.200.000
metri quadrati, concretizza una sorta di espropriazione di fatto, non consentita
dall’ordinamento senza che al privato sia corrisposta la relativa indennità, ormai da
commisurare, a seguito dei più recenti pronunciamenti anche della Corte EDU,
nonché della giurisprudenza nazionale, al valore di mercato.
L’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, e la Presidenza della Regione
Siciliana, sono del tutto estranei alla causa in esame, perché la ricorrente non
contesta la legittimità di atti da essi adottati, né lamenta danni da tali atti derivanti,
chè anzi i danni lamentati sono semmai legati proprio alla legittimità del PRG da
quell’Assessorato approvato.
Quanto all’eccezione dell’Avvocatura, secondo cui “erra…il ricorrente a proporre
ricorso per ottenimento di indennizzo da atto lecito nei confronti della
Soprintendenza e dell’Assessorato regionale, in quanto già riconosciuti dal
C.G.A.R.S., con la sentenza n. 249/2017, estranei alla fattispecie dannosa”, c’è da
dire che, in caso di espropriazione, era (ed è) la Regione che, dovendo realizzare il
“Parco archeologico di Siracusa” (come risulta dalla stessa sentenza n. 249/2017 del
CGA), avrebbe gestito la relativa procedura. Infatti, il DPR 08.06.2001 n. 327 – reso
applicabile in Sicilia già con l’art. 36 della L.R. 02/08/2002 n. 7, e poi con l’art. 16
della L.R. 12/07/2011 n. 12 – all’art. 6 dispone che “l’autorità competente alla
realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente
all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario”.
E pertanto, non venendo (ovviamente) in questa sede in discussione la legittimità
degli atti emessi dalla Soprintendenza, in funzione del richiesto “indennizzo da atto
lecito” il relativo Assessorato è senz’altro legittimato passivamente alla richiesta, non
potendo l’ordinamento tollerare che un soggetto venga privato di una proprietà
senza adeguato ristoro.
Oltretutto, appare fondata anche la considerazione che il citato parere della
Soprintendenza del 20.09.2011 potrebbe comunque essere considerato – anche per
gli effetti previsti dall’art. 21-quinquies L. 241/90 (indennizzo, da parametrare,
secondo la corrente giurisprudenza, al danno emergente) – come una revoca di
quanto dallo stesso Ente “votato in sede di CRU, rendendo praticamente non
esecutiva la scheda norma B12B nei termini e modi dalla stessa sanciti”. Infatti, la
L.R. 27/12/1978 n. 71, nel prevedere, all’art. 58, l’istituzione del “Consiglio
Regionale dell’Urbanistica” – CRU, con il compito di “esprimere parere”, tra l’altro,
“sui piani regolatori generali”, all’art. 59 prevede che il CRU è composto, tra gli altri,
oltre che “dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, che lo presiede, o da
un suo delegato”, “dall’avvocato distrettuale dello Stato di Palermo”, e soprattutto,
per ciò che interessa in questa sede, “dal soprintendente per i beni culturali e
ambientali competente per territorio”.
E infatti, nel citato DDG del 03.08.2007 si cita il voto n. 621 del 5 dicembre 2006,
con cui il CRU, “sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dall’U.O. 5.3/D.R.U.”,
al punto 4 decise quanto segue: “Relativamente al comparto di cui alla scheda norma
b12a, si prescrive che l’attuazione dello stesso è subordinata, come per il comparto
di cui alla scheda norma b12b, alla cessione delle aree F2 e F3 secondo le modalità
indicate nella scheda norma b12b, ed in ossequio agli articoli 55 e 56 delle N.T.A.
Per detti comparti (b12a e b12b) contrariamente a quanto indicato nell’osservazione
dell’ufficio del piano, non si concorda con la necessità di ricorrere “ad una
pianificazione di 2° livello” e si riconfermano, pertanto, le modalità di attuazione
previste originariamente dal P.R.G.”.
Inoltre, lo stesso art. 59 aggiunge che “in materia di urbanistica, il parere del
consiglio regionale dell’urbanistica sostituisce ogni altro parere di amministrazione
attiva o corpi consultivi”.
Pertanto, nel fissare l’udienza di merito come chiesto dalla ricorrente, si rende
indispensabile fin d’ora – ai sensi dell’art. 63, comma 4, cpa – disporre una
consulenza tecnica d’ufficio – CTU, al fine di quantificare:
a) il valore delle aree cedute dalla ricorrente al Comune di Siracusa con le due
convenzioni del 2011, distintamente calcolato all’epoca della cessione e all’attualità;
b) il valore del mero godimento delle stesse aree, dalla data della cessione all’attualità.
Nonostante “la trasmissione…di uno schema della propria relazione alle parti
ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici”, sia prevista solo dall’art. 67 per il
caso di nomina di consulente tecnico d’ufficio, ma non anche dall’art. 66 per il caso
di nomina di verificatore, il Collegio ritiene tuttavia opportuno prevedere una fase
di contraddittorio con l’Assessorato regionale, o con il suo consulente
eventualmente nominato.
Il verificatore viene individuato nella persona dell’arch. Salvatore Sacco, Dirigente
U.O. 2.3 del Servizio 2 del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato
Regionale Territorio e Ambiente.
Il Collegio ritiene opportuno disporre quanto segue.
Prima dell’inizio delle operazioni peritali, l’Assessorato intimato dovrà
corrispondere al verificatore un acconto sul compenso, liquidato in € 1.000,00.
Le parti possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal Segretario di questa
Sezione, propri consulenti tecnici sino al momento dell’inizio delle operazioni del
verificatore.
La relazione dovrà essere trasmessa dal verificatore all’Assessorato, o al suo
consulente se nominato, entro il termine di 40 giorni dalla ricezione della presente
ordinanza. Entro il successivo termine di 20 giorni l’Assessorato dovrà trasmettere
al verificatore le proprie osservazioni sulla relazione.
Entro l’ulteriore termine di 10 giorni, il verificatore dovrà depositare presso la
Segreteria della Sezione, oltre alle osservazioni delle parti, la propria relazione scritta
– in quadruplice copia e anche su cd rom (anche in formato word) – contenente
anche una sintetica valutazione sulle osservazioni e sulle conclusioni delle parti,
prendendo specificamente posizione su di esse, nonchè quant’altro ritenuto
necessario alla verifica delegata.
Il compenso complessivamente spettante al verificatore sarà liquidato, al termine
delle operazioni, ai sensi dell’art. 66, comma 4, del cpa, con separato decreto, a
seguito di presentazione da parte del C.T.U., nel termine previsto dall’art. 71 del
DPR 115/2002, della relativa parcella.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania –
Sezione I, fissa per la trattazione del merito della causa l’udienza pubblica del
07.12.2017;
dispone, per le finalità e con le modalità sopra riportate, l’espletamento di
verificazione, nominando a tal fine l’arch. Salvatore Sacco, Dirigente U.O. 2.3 del
Servizio 2 del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato Regionale
Territorio e Ambiente;
pone a carico dell’Assessorato intimato l’obbligo di corrispondere direttamente al
verificatore, prima dell’inizio delle operazioni peritali, a titolo di acconto sul
compenso, la somma di € 1.000,00;
dispone che il compenso definitivo del verificatore venga liquidato, a operazioni
ultimate, con decreto motivato.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione, ed è depositata presso la
Segreteria, che provvederà a darne comunicazione alle parti presso i rispettivi
difensori costituiti, nonché al verificatore.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2017 con
l’intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore
Francesco Mulieri, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dauno Trebastoni Antonio Vinciguerra