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VIGILI URBANI E MULTE SELVAGGE SULLA DIFFERENZIATA / L’AVVOCATO PAOLO CAVALLARO: NON SI PUO’ MULTARE UN CONDOMINIO

Non si possono fare multe per raccolta differenziata irregolare ai condominii. E’ quanto afferma fra l’altro l’avvocato Paolo Cavallaro che in maniera vincente si è occupato di vicende similari nelle opportune sedi. Il caso è quello sollevato ieri per la multa di 600 euro a un condominio e non a una persona fisica, multa con altre evidenti anomalie come rileva lo stesso avvocato Cavallaro. Scrive il professionista siracusano:

“In base quanto disposto dall’art. 3 della legge di depenalizzazione (legge n. 689 del 1981), ai fini della legittimità e validità di una sanzione, non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi, ma occorre che il trasgressore sia compiutamente identificato e che la sua condotta sia colposa o dolosa. Detto articolo stabilisce il principio generale della responsabilità personale dell’illecito amministrativo ed impone di fondare l’imputabilità della sanzione amministrativa sul principio della responsabilità personale dell’illecito commesso”, così il Giudice di Pace di Pozzuoli nella sentenza del 29.09.2014 nel procedimento iscritto al n.2162/14 r.g.. Nel caso oggetto del predetto procedimento l’esponente si opponeva ad un ordinanza ingiunzione emessa per violazione dell’ordinanza sindacale contestata per avere rinvenuto, in una busta chiusa, rifiuti commisti di vario genere, senza osservare la prescritta differenziazione degli stessi. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione. Nel caso de quo deve evidenziarsi che l’individuazione del trasgressore è avvenuta non con certezza, avendo visto lo stesso commettere la violazione dell’ordinanza sindacale in verbale indicata, ma solo per presunzione. La legge 689/81, che disciplina le sanzioni amministrative, è una legge di depenalizzazione di illeciti previsti e puniti prima dal codice penale e, pertanto, è modellata sui principi che regolano il diritto penale, tra cui quello della responsabilità personale dell’illecito commesso, previsto dall’art. 3 della legge anzidetta. Non vi è alcuna certezza sulla identificazione della persona che ha commesso la violazione, ma nemmeno sulla circostanza che sia stato uno o più condomini del Condominio, odierno istante, a commettere la violazione. In conseguenza del ritiro da quasi tutto il territorio comunale dei cassonetti dell’indifferenziata, nessuno può escludere che altri di passaggio e, comunque, non appartenenti al condominio, abbiano allocato la propria spazzatura in prossimità dei cassonetti del Condominio. E ciò potrebbe essere avvenuto anche col fine preordinato di danneggiare il Condominio destinatario del verbale oggetto di contestazione, per i motivi più disparati e, comunque, non conoscibili. La stessa Ordinanza Sindacale citata, n.1 del 8.1.2019, riconosce la problematica, tanto che, allo stesso articolo 8 contestato, fa divieto “di conferire i rifiuti nei contenitori e/o sacchi di altre utenze domestiche e non domestiche, oppure di trasportare i rifiuti prodotti nelle zone già servite con il sistema di raccolta domiciliare “porta a porta” verso altre zone della città non ancora raggiunte dal servizio […]”. Elevare una sanzione senza aver visto commettere l’infrazione fa venire meno il principio alla base della responsabilità personale dell’illecito amministrativo. L’autore dell’illecito amministrativo non può presumersi, ma deve essere colto sul fatto. Il suddetto principio generale della responsabilità personale dell’illecito amministrativo impone di fondare l’imputabilità della sanzione amministrativa sull’effettivo trasgressore e non in base ad una presunta responsabilità. E’ da escludere la responsabilità solidale del Condominio, come sembra essere stata individuata nel verbale contestato. Non è possibile elevare la sanzione al Condominio, che è soggetto privo di autonoma personalità. Ai sensi dell’art. 6 della legge 689/81 non si può sanzionare legittimamente l’amministratore di condominio per un fatto commesso da terzi, rispetto ai quali il condominio e l’amministratore stesso quale legale rappresentante non possono assumere formalmente alcuna posizione di garanzia, direzione e controllo. L’obbligazione solidale, di cui alla predetta norma, sussiste solo quando si verifichi una delle ipotesi previste dai primi tre commi. Il bene abbandonato non può essere qualificato come la “cosa che servì o fu destinata a commettere l’illecito”, costituendo semmai l’oggetto materiale della condotta e non il mezzo utilizzato per eseguirla. A meno che si voglia, ma non è possibile, interpretare estensivamente l’art. 6 predetto, violando il principio di riserva di legge fissato dall’art. 1 della stessa legge (sul punto sentenza n.167 del 2015 del Tribunale di Cagliari). Non può, quindi, essere contestata al Condominio una responsabilità solidale con il trasgressore per assenza di prova in ordine alla riconducibilità, nei suoi confronti, della condotta colposa e della violazione. chiunque può avere abbandonato i rifiuti sui cassonetti stessi o in loro prossimità e non c’è prova che tale condotta sia imputabile ai singoli condomini, come sopra chiaramente esposto, ragione che esclude in ogni caso alcuna responsabilità solidale a carico del condominio. Non vi sono, quindi, prove sufficienti in ordine alla responsabilità personale di alcuno dei condomini facenti parte del Condominio, né può configurarsi per i motivi sopra esposti la responsabilità solidale del Condominio”.

Insomma, multa inventata e sarebbe opportuno che il comando dei vigili urbani ritirasse il tutto in autotutela. Chiediamo al vicesindaco Randazzo di intervenire per risolvere la vicenda e soprattutto stabilire alcuni criteri guida. Cioè le multe agli sporcaccioni vanno fatte, ma non si può multare a casaccio un condominio. E perchè no un isolato o un  intero quartiere? Insomma, meglio il ritiro in autotutela.  In caso contrario ci saranno una valanga di ricorsi, tutti con evidente disdoro dell’amministrazione e della polizia municipale.