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VINCIULLO SULL’AUTORITA’ PORTUALE CHIEDE A CROCETTA DI REVOCARE LA LETTERA DI TRASFERIMENTO A CATANIA

Con un’interrogazione parlamentare già depositata, ho chiesto al Presidente della Regione Siciliana di revocare immediatamente la nota protocollo n.15404 del 12 settembre 2016, attraverso la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto il trasferimento della sede di Sistema di Autorità Portuale da Augusta a Catania. Lo comunica l’On. Vincenzo Vinciullo, Presidente della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS

Con l’interrogazione parlamentare presentata, che qui comunque si allega, chiedo l’applicazione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa ricordando, ha concluso l’On. Vinciullo, che le sentenze si applicano e non si discutono.

 

XVI^ LEGISLATURA

INTERROGAZIONE

 

  1. “Richiesta di ritiro della nota prot. 15404 del 12 settembre 2016 del Presidente della Regione, relativamente allo spostamento della sede della Autorità Portuale da Augusta a Catania, in seguito alla Ordinanza del CGA”.

 

Al Presidente della Regione

All’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

All’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente

All’Assessorato regionale delle Attività Produttive

All’Assessorato regionale dell’Economia

All’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

All’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

 

Premesso che:

  • Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha pubblicato il 07 luglio 2017 l’Ordinanza n.493/2017 – 535/2017 con la quale accoglie il ricorso presentato dall’Associazione “Assoporto Augusta” contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e contro la Presidenza della Regione Siciliana, nonché l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e delle Mobilità, per la riforma dell’Ordinanza n.236 del 5 aprile 2017, resa dal T.A.R. Sicilia – Sez. Staccata di Catania – Sez. III^;

 

Visto che:

  • I giudici hanno ritenuto che “l’appello presenti sufficienti elementi di fumus boni juris, soprattutto con riferimento alle critiche volte a valorizzare taluni vizi procedimentali; e che l’esecuzione della sentenza produrrebbe all’appellante un pregiudizio attuale grave e (sotto alcuni profili) irreparabile”;

 

Considerato che:

  • il CGA ha ritenuto che “l’appello cautelare meriti accoglimento, ma che la peculiarità e novità della questione giustifica pienamente la compensazione delle spese fra le parti”;

 

Tenuto conto che:

  • “Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello (sul ricorso n.535/2017) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.
  • Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.”

 

Premesso altresì che:

  • il Regolamento n. 2013/1315/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, stabilisce i criteri e gli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e rappresenta l’atto conclusivo del percorso di revisione della politica europea in materia Reti Trans-Europee di Trasporto;

 

Preso atto che:

  • Il Regolamento assume un modello di struttura a doppio strato, costituito da:
  1. Una Rete globale (comprehensive network)
  2. Una Rete centrale (core network) che rappresenta la spina dorsale strategica dello sviluppo di una rete di trasporto multimodale sostenibile di stimolo allo sviluppo dell’intera rete globale e di cui fanno parte quegli elementi della rete globale che rivestono la più alta importanza strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi dello sviluppo della rete TEN-T;

 

  • Per l’Italia, i porti che rientrano nella Rete centrale e quindi ritenuti strategici ai fini del conseguimento degli obiettivi della rete trans-europea di trasporti, nonché rispondente all’evoluzione della domanda di traffico e alla necessità del trasporto multimediale sono: Ancona, Augusta, Bari, Cagliari, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Ravenna, Taranto, Trieste e Venezia;

 

Vista:

  • La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino della legislazione in materia portuale» che rappresenta, ancora oggi, la pietra miliare del sistema portuale in Italia;

 

Valutato che:

  • La legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’articolo 8, comma 1, lettera f) che, tra i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega in materia di riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato di cui al medesimo articolo 8, prevede, con riferimento agli enti pubblici non economici nazionali che svolgono attività omogenee, «riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all’individuazione di Autorità di sistema nonché alla governance, tenendo conto del ruolo delle Regioni e degli Enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti»;

 

Visto:

  • Altresì, il comma 5 del citato articolo 8 della legge n. 124 del 2015, che stabilisce la procedura per l’adozione dei Decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo;

 

Tenuto conto:

  • Del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

 

Visti:

  • I lavori preparativi della Commissione VIII (Lavori pubblici e comunicazioni) del Senato della Repubblica Italiana e il parere approvato nella seduta n. 179 del 5 agosto 2015, nell’atto del Governo n. 188;

 

  • Ancora, gli atti dei lavori preparatori della IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazione) della Camera dei Deputati e il parere favorevole espresso nell’atto del Governo n.188 – schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente il Piano Nazionale della Portualità e della Logistica;

 

Preso atto:

  • Del comma 3 dell’art. 7 del Decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che così recita: “Sede della AdSP è la sede del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, ricadente nella stessa AdSP. In caso di due o più porti centrali ricadenti nella medesima AdSP il Ministro indica la sede della stessa. Il Ministro, su proposta motivata della regione o delle regioni il cui territorio è interessato dall’AdSP, ha facoltà di individuare in altra sede di soppressa Autorità Portuale aderente alla AdSP, la sede della stessa”;

 

Accertato, altresì, che:

 

  • In maniera assolutamente certa, Augusta è porto centrale, mentre Catania non lo è e che, di conseguenza, non può trovare applicazione né la richiesta illogica e contra legem del Presidente della Regione Siciliana, né tantomeno la risposta, altrettanto illogica oltre che irrituale, perché arrivata attraverso un dispaccio del Sindaco della città di Catania, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che, inspiegabilmente, concede, avvalendosi delle sue facoltà, quanto previsto dal comma 3 dell’art. 7 del Decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169;

 

Visto:

  • Il comma 2 dell’art 22 del D.L. 4 agosto 2016 n. 169 che così recita “Su richiesta motivata del Presidente della Regione, da presentarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, può essere altresì disposta, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il mantenimento, per un periodo non superiore a trentasei mesi, dell’autonomia finanziaria e amministrativa di Autorità Portuali già costituite ai sensi della citata legge n. 84 del 1994. Con il medesimo Decreto è disciplinata la nomina e la composizione degli Organi di Governo per la fase transitoria”;

 

Vista:

  • La nota prot. 15404/Gab. del 12 settembre 2016 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, avvalendosi dei suoi poteri, riconosciuti dalla legge, ha, in modo confuso, incerto, del tutto irregolare e senza alcun criterio logico, richiesto l’applicazione del comma 3 dell’art. 7 del Decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169 e l’applicazione del comma 2 art. 22 sempre del medesimo Decreto legislativo;

 

Considerato che:

  • Il Presidente può chiedere l’applicazione del comma 3 dell’art 7, ma è il Ministro che, dopo un attento esame, può, lui e solo lui, esercitare la facoltà, riconosciuta dal comma 3, di individuare in altra sede di soppressa Autorità Portuale la sede della stessa;

 

Tenuto conto che:

  • Il Ministro, pur non sussistendo nessuno dei presupposti giuridici su cui si è fondata la richiesta del Presidente della Regione Siciliana, ha lo stesso, purtroppo, esercitato la facoltà di individuare in altra sede di soppressa Autorità Portuale aderente alla AdSP la sede della stessa;

 

Preso atto che:

  • Il comma 2 dell’art 22 del D.L. 4 agosto 2016 n. 169 permette, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, su richiesta motivata del Presidente, il mantenimento, per un periodo non superiore a 36 mesi, dell’autonomia finanziaria e amministrativa di Autorità Portuali già costituiti ai sensi della citata legge 84 del 1994;

 

Visto che:

  • Nemmeno in questo caso esistono i presupposti per concedere l’autonomia finanziaria all’Autorità Portuale di Catania, in quanto l’atto n. 188 del Governo, approvato dalla IX Commissione della Camera dei Deputati, così afferma “un elemento fondamentale della riforma del sistema delle Autorità Portuali è rappresentato dal rafforzamento dell’autonomia finanziaria secondo le linee indicate nel piano, prevedendo, comunque, in relazione alla determinazione delle entrate di spettanza dell’autorità, criteri e parametri omogenei a livelli nazionali e mantenendo l’obbligo del bilancio in utile”;

 

Visti:

  • Gli atti del verbale accordo ALI (Area Logistica Integrata) Sicilia Orientale del 27 luglio 2016, firmato in data 9 agosto 2016, con il quale verbale di accordo firmato dai rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Siciliana, si riconosce, a pagina 9, il ruolo di rappresentante e coordinatore operativo del tavolo dell’Area Logistica Integrata Mare del Quadrante Sud-Orientale della Sicilia l’Autorità Portuale di Augusta, mentre ulteriori sottoscrittori risultavano essere l’Autorità Portuale di Catania, quella di Messina nonché la società Interporti Siciliani;

 

Visto che:

  • Il bilancio dell’Autorità Portuale di Catania non è in utile come richiesto dalla Camera di Deputati nell’approvato atto di Governo n. 188;

 

Preso atto:

  • Della mancanza di questo fondamentale requisito previsto dalla Legge, che la Camera dei Deputati ritiene essere un elemento assolutamente fondamentale e che bisogna possedere se si vuole aspirare ad un ruolo di coordinatore delle attività di due o più porti;

 

SI INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

Per sapere:

  • Se non ritiene urgente, utile e necessario dare seguito alla decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ritirando, immediatamente, la nota prot. 15404 del 12 settembre 2016 con la quale nota il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto il trasferimento della sede dell’Autorità di Sistema Portuale da Augusta a Catania.

Si mantengono, altresì, tutte le domande poste nella precedente interrogazione, che, ad oggi, non hanno avuto risposta e che di seguito si elencano:

  • Se abbia una conoscenza, seppure sommaria, di quanto sopra ampiamente esposto e denunciato;
  • Se è a conoscenza del fatto che Catania non è porto centrale mentre Augusta lo è e, di conseguenza, non può chiedere l’Applicazione del comma 3 dell’art. 7 del Decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169;
  • Se i suoi uffici, nel predisporre l’atto prot. 15404 del 12 settembre 2016, lo hanno avvisato che l’Autorità Portuale di Catania non possedeva la conditio sine qua non per poter essere sede di Autorità Portuale e cioè 1) essere sede di porto core 2) essere in utile, dal momento che, dagli atti in nostro possesso, risulta che l’Autorità Portuale di Catania non è assolutamente in utile;
  • Se, dopo aver accertato di essere stato ingannato dai suoi collaboratori, intende revocare immediatamente il provvedimento de quo agitur e riportare legittimità e legalità all’interno dell’atto da lui predisposto;
  • Se è a conoscenza che il porto di Augusta è il settimo porto d’Italia per movimentazione di merci, con ben 27 milioni di tonnellate e Catania è solo il 19° porto, con meno di 6 milioni di tonnellate di movimentazione di prodotti;
  • Se è a conoscenza che nella relazione a lui sottoposta vi sono dati assolutamente inesatti, se non addirittura falsi, laddove i comparti marittimi sono divisi in 4 principali e si omette di indicare il quinto, che è quello del trasporto di merci liquide e sfuse, che fanno di Augusta il secondo porto in Italia con 25,3 milioni di tonnellate l’anno, dopo Trieste con 42 milioni di tonnellate, ma prima di Cagliari Sarroch con 24 milioni di tonnellate e perfino di Messina-Milazzo con 17,2 milioni di tonnellate e di Genova con 16,9 milioni di tonnellate.

L’interrogante chiede lo svolgimento con urgenza

 

Palermo, 11 luglio 2017

VINCIULLO