Comunicati

VINCIULLO: SI RITIRI LA DELIBERA DI NOMINA DEL DIRETTORE IRSAP

Con la Delibera n.141 del 22/03/2017, la Giunta Regionale di Governo, in violazione della art. 10 della L.R.8 del 12 gennaio 2012, ha nominato un esterno Direttore dell’IRSAP e ciò in contrasto anche con la volontà del Parlamento, che aveva bocciato più volte l’ipotesi di ricorrere ad un esterno per tale nomina. Lo dichiara l’On. Vincenzo Vinciullo, Presidente della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS.

Nella scelta del nuovo Direttore, cosa non prevista dalla Legge, si è ricorso alla prassi errata dell’intutu personae, che, in questo caso, essendo un Ente e non un Assessorato, non può assolutamente essere presa in considerazione.

Sorprende, poi, scoprire che questa Giunta di Governo riesce perfino ad avere poteri divini, tant’è vero che scambiano un fatto, sicuramente doloroso, di morte, con quella di quiescenza, a meno che non ci troviamo di fronte a un nuovo caso simile a quello di Lazzaro e allora diciamo a gran voce: procedete pure con un altro miracolo simile a quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci, moltiplicando le risorse della Regione Siciliana, in modo da poter chiudere finalmente Finanziaria e Bilancio.

Per questo motivo, ha concluso l’On. Vinciullo, con ben 2 interrogazioni parlamentari, che qui si allegano, ho chiesto al Governo regionale di revocare la nomina e di procedere nel rispetto della Legge e nel rispetto dei diritti di tutti i dipendenti dell’IRSAP che ne hanno diritto ed eventualmente di trovare giustificazioni riconducenti a verità nel caso in cui si voglia ricorrere ad un esterno all’Ente, che deve però essere scelto nel rispetto della Legge vigente relativamente ai Direttori Generali di Enti, ancorché partecipati dalla Regione Siciliana.

 

XVI^ LEGISLATURA

INTERROGAZIONE

 

  1. “Notizie e chiarimenti sulla Delibera di Giunta n.141 del 22.03.2017 con la quale è stato nominato il nuovo Direttore Generale dell’IRSAP”.

 

Al Presidente della Regione

All’Assessorato regionale delle Attività Produttive

 

Premesso che:

  • Con Deliberazione di Giunta Regionale n 141 del mercoledì 22.03.2017 è stata effettuata la nomina del nuovo Direttore Generale dell’IRSAP nei confronti di soggetto esterno all’Ente, scegliendo un dirigente di terza fascia della Regione Siciliana non dipendente dello stesso IRSAP;

 

Preso atto che:

  • L’IRSAP è un Ente pubblico istituito con la Legge Regionale n. 8 del 12 gennaio 2012;

 

Considerato che:

  • La Deliberazione di Giunta Regionale de qua agitur si fonda su un presupposto totalmente errato e cioè il collocamento in quiescenza del dott. Barbera Giuseppe Francesco, che invece, come è noto a tutti tranne al Governo regionale, è deceduto dal novembre 2014;

 

Tenuto conto che:

  • Appare almeno anomalo se non gravissimo, al limite della derisione a livello nazionale, che l’Assessore regionale per le Attività Produttive non comprenda la differenza tra la morte fisica e il collocamento in quiescenza di un dipendente;

 

Visto che:

  • La Giunta Regionale, nel procedere all’incarico di cui sopra, ha fatto affidamento sulla nota n.4375 del 03.08.2016 dell’Assessorato regionale per le Attività Produttive, nella quale si ritiene che la scelta prioritaria, ed obbligatoria per legge, può essere superata per l’esigenza che l’incarico “venga ricoperto da una figura dirigenziale posta in posizione di terzietà”, quasi che si stesse per nominare un giudice di un tribunale della repubblica;

 

Accertato che:

  • La nomina effettuata con dalla Giunta Regionale di Governo va in palese contrasto con la norma generale che regola il conferimento di incarichi dirigenziali, e cioè il comma 1 dell’articolo 9 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 che stabilisce:

“1. Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale e per il passaggio ad incarichi dirigenziali diversi, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell’attività svolta, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi.”;

 

Visto che:

  • Uno dei principi basilari obbligati dalla legge per la scelta di un dirigente, ed a maggior ragione del Direttore Generale, è “l’attività svolta”, chiaramente all’interno dello stesso Ente, non una “terzietà”;

 

Considerato che:

  • Per la nomina de qua agitur, non si può procedere secondo il principio dell’intuitu personae, ma a seguito di procedura selettiva, previa indizione di un atto di interpello, aperto a tutti gli aventi possibilità di partecipare, cui trasmettere i curriculum, in funzione dei quali scegliere, le dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità e tutte le altre procedure rese obbligatorie dall’ordinamento giuridico, palesemente ignorate dalla giunta regionale;

 

Tenuto conto che:

  • Nella Delibera di Giunta n.141 del 22 marzo 2017 viene fatta propria e usata come base del ragionamento giuridico la nota n.4375/2016 dell’Assessorato regionale per le Attività Produttive che, al fine di privare i Dirigenti dell’ex Consorzio ASI del diritto di prelazione sulla nomina de qua, ha sostenuto la tesi che “tutti i dirigenti interni sono utilizzati in qualità di commissari liquidatori”;

 

Preso atto che:

  • Tale affermazione è assolutamente non rispondente al vero e che si potrebbe appalesare addirittura come un evidente falso in atto pubblico, in quanto, alla data della firma della nota, nessun dirigente era utilizzato quale commissario liquidatore, ma solo alcuni dirigenti dei soppressi Consorzi ASI erano nominati commissari ad acta in quanto, solamente con il decreto del 08.09.2016 sono stati nominati i commissari liquidatori dei Consorzi ASI, con nomina mai perfezionata, tanto è vero che lo stesso Assessore regionale per le Attività Produttive ha emanato un altro decreto, il n. 2872/8 del 06.10.2016, con il quale sono stati nominati quali commissari “AD ACTA” gli stessi dirigenti e funzionari individuati con il sopra citato D.A. 2512 del 08.09.2016 fino al perfezionamento della nomina dei commissari liquidatori, tutt’oggi vigente;

 

Visto che:

  • A gennaio 2017 risultato transitati 19 dirigenti in pianta organica, e di questi, uno in aspettativa per mandato parlamentare, mentre un altro è stato collocato in pensione dal primo marzo 2017, e quindi, allo stato, risultano presso l’IRSAP ben 17 dirigenti in servizio attivo e quindi tutti potenzialmente nominabili, così come prevede la legge, Direttori Generali;

 

Preso atto che:

  • Vi è una discrepanza fra i dati caricati sul sito dell’IRSAP, dove risultano 17 dirigenti in servizio attivo, più uno in aspettativa, mentre nel Decreto Assessoriale di nomina 2872/8 del 06.10.2016, si legge che SOLTANTO 9 dirigenti sono stati individuati quali commissari liquidatori ed oggi essi vengono utilizzati SOLTANTO come commissari ad acta;

 

Visto che:

  • Restano non utilizzati 8 dirigenti in servizio attivo;

 

Considerato che:

  • Anche i rimanenti 9 possono, in qualsiasi momento, essere nominati Direttori, eliminando la causa di incompatibilità, con lo status di commissario liquidatore, sostituendo il commissario liquidatore di quel Consorzio con altro funzionario o dirigente IRSAP avente i requisiti individuati dalla legge, e certamente ciò non può giustificare la violazione di legge!!!;

 

Visto che:

  • Nessun provvedimento può essere intrapreso in violazione di legge accampando giustificazioni su motivi di incompatibilità che possono essere facilmente rimossi;

 

Preso atto che:

  • Quanto operato costituisce un evidente pregiudizio dei principi di legittimità e mortifica i dirigenti dei disciolti Consorzi ASI, con la conseguente lesione dei diritti fondamentali dei lavoratori e della loro legittima aspirazione alla progressione di carriera con l’attribuzione di incarichi dirigenziali, che gli vengono negati fin dal sorgere della prima possibilità di avere assegnato un incarico dirigenziale;

 

Accertato che:

  • La Giunta di Governo ha proceduto con una nomina vietata dalla legge;

 

Visto che:

  • La nomina effettuata dalla Giunta di Governo si basa su presupposti giuridici inesistenti e che al contempo viene arrecato un danno all’IRSAP, che così dovrà sborsare maggiori e non previste risorse per il nuovo Direttore;

Visto che:

  • L’IRSAP stessa lamenta di non avere risorse e chiede con forza e a gran voce nuovi e maggiori finanziamenti al parlamento siciliano;

 

SI INTERROGANO LE SS.LL.

 

Per sapere:

  • Se siano a conoscenza di quanto sopra ampiamente esposto e denunciato;
  • Se non ritengono di ritirare immediatamente con l’urgenza del caso, la Delibera di Giunta Regionale n. 141 del 22.03.2017, in quanto la stessa si fonda su presupposti giuridici non rispondenti alla realtà effettuale della legislazione siciliana ma su presupposti giuridici inesistenti ed incoerenti, oltre che su dati assolutamente fuorvianti e che non hanno esatta cognizione delle cose rappresentate ad esempio la morte viene scambiata per quiescenza e con ciò la giunta di Governo si attribuisce poteri divini tanto da far resuscitare i morti

 

L’interrogante chiede lo svolgimento con urgenza

 

Palermo, 28 marzo 2017

VINCIULLO

 

 

XVI^ LEGISLATURA

INTERROGAZIONE

 

  1.                – “Chiarimenti sulla nomina di un esterno alla Direzione Generale dell’Irsap”.

 

Al Presidente della Regione

All’Assessorato regionale delle Attività Produttive

 

Premesso che:

  • Secondo quanto appreso dalla stampa, nella seduta del mercoledì 22.03.2017 della Giunta Regionale, sarebbe stata effettuata la nomina del nuovo Direttore Generale dell’IRSAP nei confronti del dr. Roberto Barberi, dirigente non dipendente dello stesso IRSAP, ente pubblico istituito con la legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012;

 

Preso atto che:

  • Già in passato, la Giunta Regionale aveva tentato di nominare lo stesso dr. Roberto Barberi sempre quale Direttore Generale dell’IRSAP, e che la stessa Giunta Regionale aveva proposto alcuni emendamenti alla legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012, volti a consentire che si potesse nominare un dirigente esterno quale Direttore Generale dell’IRSAP, emendamenti che erano stati bocciati dalla Commissione II “Bilancio e Programmazione” dell’ARS;

 

Considerato che:

  • Tale nomina appare viziata da palese illegittimità, in quanto la legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012 stabilisce che:

“Art. 10. Direttore generale

  1. Il direttore generale dell’IRSAP è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le attività produttive tra i dirigenti dell’amministrazione regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed i dirigenti dei disciolti consorzi ASI, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 19.”;

 

Tenuto conto che:

  • Il comma 11 dell’art 19 sempre della medesima legge stabilisce:

“11. Gli incarichi di direttore generale dell’Istituto e di direzione delle strutture intermedie degli uffici periferici sono prioritariamente assegnati ai dirigenti in servizio presso i disciolti Consorzi. Resta salvo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.”;

 

Visto che:

  • Il comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, stabilisce quanto segue:

“5. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo, a dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, mediante i risultati conseguiti nell’esperienza lavorativa, l’attitudine ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere.”;

 

Tenuto conto che:

  • Quando la Legge parla di “altri incarichi dirigenziali”, si riferisce a quanto stabilito dal precedente comma 4 sempre del medesimo articolo e cioè:

“4. L’incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8.”;

 

Considerato che:

  • La legge istitutiva dell’IRSAP, a lungo dibattuta in Parlamento, ha stabilito però che gli incarichi sono affidati “prioritariamente” ai dirigenti degli ex Consorzi ASI, al fine di salvaguardarne e valorizzarne la professionalità acquisita negli anni. Chiunque è in grado di comprendere che gli incarichi dirigenziali dell’IRSAP, compreso quello di direttore generale, per legge, possono essere conferiti prima ai dirigenti che erano in servizio nei disciolti Consorzi ASI, e solamente se non vi sono dirigenti già in servizio ai Consorzi, o gli stessi non possono essere nominati per motivi stabiliti dalla legge, ad esempio valutazioni negative espresse dagli organismi di valutazione o incompatibilità o inconferibilità del vigente ordinamento, si può, quale estremo tentativo, nominare un dirigente regionale e cioè che non fosse dipendente dei Consorzi ASI;

 

Preso atto che:

  • All’IRSAP vi sono 17 dirigenti in servizio effettivo ed uno in aspettativa, in quanto deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana, e non vi sono state valutazioni negative di nessun dirigente dell’IRSAP, in quanto, fino ad ora, nessun dirigente è stato sottoposto a valutazione, poiché nessuno ha mai avuto conferito un incarico dirigenziale, dal momento che la pianta organica è stata approvata soltanto da dicembre del 2016, non vi è nessuna norma di legge che possa consentire di nominare un dirigente della Regione Siciliana, fintanto che è in servizio presso l’IRSAP anche un solo dirigente degli ex Consorzi ASI;

 

Preso atto che:

  • Quanto operato costituisce un evidente pregiudizio dei principi di legittimità, e mortifica i dirigenti dei disciolti Consorzi ASI, con la conseguente lesione dei diritti fondamentali dei lavoratori e della loro legittima aspirazione alla attribuzione di incarichi dirigenziali, che gli vengono preclusi e negati sin dal nascere del primo incarico dirigenziale;

 

Accertato che:

  • La Giunta di Governo ha proceduto con una nomina vietata dalla legge;

 

Visto che:

  • Appare evidente altresì che, nei confronti del bilancio dell’IRSAP, una cosa è conferire un incarico dirigenziale ad un dirigente dipendente, cui corrispondere soltanto l’indennità di posizione e quella eventuale di risultato, e ben altra cosa è conferire un incarico dirigenziale ad un soggetto esterno, al quale andrebbero corrisposte anche lo stipendio tabellare e la retribuzione individuale di anzianità;

 

Preso atto che:

  • Tale incarico impoverisce le finanze dell’IRSAP, che invece sempre la stessa Giunta Regionale non aumenta, anzi sono state diminuite all’inizio di quest’anno;

 

Visto che:

  • Tale soluzione non risponde ai principi di buona amministrazione che deve essere sempre ricercata, anche per evitare danni all’erario;

 

SI INTERROGANO LE SS.LL.

 

Per sapere:

  • Se siano a conoscenza di quanto sopra ampiamente esposto e denunciato;
  • Se non ritengano necessario ed urgente ritirare immediatamente la nomina, che si appalesa illegittima e anche al fine di evitare sia danno al bilancio dello stesso istituto, sia che in una fase di avvio dell’ente, talmente delicata e importante, possano essere calpestati i diritti di tutti i dirigenti dell’IRSAP, che potrebbero rivolgersi anche ai competenti organi giurisdizionali per la tutela dei loro diritti, e che al contempo possa essere compromesso il laborioso iter di riforma avviato;

L’interrogante chiede lo svolgimento con urgenza

 

Palermo, 27 marzo 2016

VINCIULLO