ORTIGIA SOSTENIBILE CHIEDE L’INTERVENTO DELLA PROCURA SULLA TRATTATIVA DIRETTA SUL PARCHEGGIO TALETE
Rep: Il Comitato Ortigia Sostenibile comunica di aver inoltrato ricorso al Segretario Generale ed al Commissario Straordinario avverso la Determina dirigenziale in oggetto, assunta il 31 dicembre 2020 col n. 117. Oltre al ricorso, è stato inoltrato esposto in Soprintendenza ed alla Procura della Repubblica. Nonostante a parole, l’Amministrazione comunale dichiari di voler aprire gli spazi del centro storico alla fruizione dei cittadini, in realtà assistiamo all’ennesima operazione politico-gestionale finalizzata a chiudere quegli spazi ed aprirli esclusivamente alla privatizzazione commerciale della movida. E, a conferma della sua politica unilaterale e priva di trasparenza, la Giunta Italia continua a non rispondere alle richieste dei Comitati Civici di poter esaminare i fascicoli amministrativi riguardanti la complessiva vicenda del Talete. Ortigia Sostenibile considera grave ed arrogante questa scelta dell’Amministrazione comunale, di procedere a un malinteso e opinabile intervento di mimetizzazione dell’ecomostro, in assenza di qualsiasi confronto sia civico, sia concorrenziale e ritiene che sia ormai scoperta la finalità e qualità dell’operazione. Il presente ricorso sarà il primo di altri ricorsi ed esposti che si renderanno possibili quando l’Amministrazione comunale si deciderà a rispettare la Legge sul diritto di accesso civico. Nel frattempo invitiamo gli altri Comitati a aderire al nostro primo ricorso e sostenerlo in tutte le sedi.
Ecco il testo del ricorso gerarchico al Segretario Generale e altre istanze avverso Determinazione Dirigenziale 31.12.2020
n. 117 recante: “BB.CC Progetto di riqualificazione attraverso l’arte pubblica del parcheggio Talete ad Ortigia –
Determina a contrarre ex art. 32 c. 2 D.L.vo 50/2016”:
“La Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa è richiesta di dichiarare l’atto comunale in oggetto, irricevibile e/o
inammissibile e comunque di rigettarlo, perché inidoneo a approvare qualsivoglia progetto esaminabile, per le
motivazioni appresso spiegate.
Il Commissario Straordinario è richiesto di sottoporre a controllo di competenza l’atto comunale in oggetto e
disporre le attività conseguenti, anche con invio alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ove ne sussista.
Il Segretario Generale, adito in via gerarchica, ai sensi dell’art. 41 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, è
richiesto di annullare l’atto per le motivazioni seguenti.
La Determinazione dirigenziale in oggetto deve dirsi nulla e in ogni caso illegittima per i seguenti motivi.
1) Difetto del presupposto e carenza di potere. Violazione artt. 88 e 107 TUEL. Il Dirigente ha adottato l’atto de
quo in assoluta carenza dei presupposti atti di indirizzo politico aventi ad oggetto l’apprezzamento del pubblico
interesse sotto i diversi profili (urbanistico, architettonico, artistico, patrimoniale, sociale e qui si aggiunge anche
di “protezione civile”) persino richiamati nella parte motiva della Determina. Il Dirigente si attribuisce
conseguentemente poteri spettanti ad altra sfera politico-amministrativa.
2) Violazione art. 147 bis TUEL. Per quanto il Dirigente risulterebbe occupare ad interim l’incarico di responsabile
del Settore Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali, l’atto è comunque carente dei pareri preventivi di regolarità
tecnica attestanti la regolarita’ e la correttezza dell’azione amministrativa sotto i diversi profili indicati sub 1.
3) Violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria. I superiori punti valgono anche a fondare i rilievi
di cui alla presente epigrafe, atteso che nella parte motiva dell’impugnata Determina, le esigenze ivi rappresentate,
vengono declinate come mere petizioni di principio, ma restano indimostrate e prive di idonee relazioni istruttorie,
né è indicato in Determina, se il progetto approvato sia previsto nel vigente piano triennale delle opere pubbliche.
4) Violazione art. 12 L.R. 70/1976 e ss.mm.ii. e eccesso di potere. L’impugnata Determina approva e affida il
progetto al privato proponente, senza prima aver ottenuto il parere favorevole della Commissione unica per
Ortigia, né peraltro la Determina è in grado di specificare se e perché l’intervento de quo ne sia esonerato.
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 36 D.Lgs. 50/2016. L’impugnata Determina, uno actu, violando
i limiti procedimentali e di presupposto (i già richiamati atti di programmazione e di indirizzo) previsti dall’art.
32 del Codice dei Contratti, dispone di contrarre e istantaneamente affidare a trattativa diretta, avvalendosi della
possibilità ex art. 36/2/a del Codice, ma nella ratio legis consentita per forniture o lavori fungibili e non per
specifiche attività artistico-architettoniche, che richiederebbero la previa adozione di atti superiori di indirizzo.
Non avendo l’Amministrazione comunale mai provveduto a pubblicare o rendere accessibili, sul presente
procedimento, ulteriori atti, oltre quello in questa sede impugnato, si riservano motivi aggiunti.
Si formula con la presente, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 richiesta di accesso civico ai fascicoli dei
procedimenti aventi ad oggetto il contenzioso giudiziario nonché la riqualificazione del Parcheggio Talete.
per la Presidenza collegiale di Ortigia Sostenibile
avvocato Salvatore Salerno