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UDIENZA AL CGA SU OPEN LAND: SPUNTA ANCHE LA RICHIESTA DI FALSO IN ATTI NOTARILI

Rep: Richiesta di sostituzione del Consulente tecnico d’ufficio (CTU), dottoressa Marcella Caradonna, e proposta di ammissibilità della querela di falso: sono i due punti di maggiore rilevanza discussi durante l’udienza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA) che si è svolta ieri a Palermo.

La dottoressa Caradonna, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Milano, era stata nominata dal CGA, in sostituzione del CTU Salvatore Pace (sostituzione richiesta da Legambiente poiché il CTU nominato non dava sufficienti garanzie di terzietà, imparzialità e professionalità), successivamente arrestato nell’ambito delle indagini sul “Sistema Siracusa”,  per ricalcolare l’importo del supposto danno subito da Open Land per presunti ritardi nel rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di un centro commerciale in viale Epipoli. Il collegio difensivo di Legambiente, composto dagli avvocati Corrado Giuliano e Nicola Giudice e dai consulenti tecnici di parte prof. Giuseppe Ansaldi, ing. Roberto De Benedictis, e dott. Francesco Licinii, reputa la relazione tecnica presentata della dottoressa Caradonna inadeguata, con errori evidenti nella quantificazione delle voci risarcitorie e carente nel rispondere in modo puntuale ai quesiti posti dal CGA sui punti più controversi della relazione presentata dal precedente CTU.

La richiesta di querela di falso riguarda, invece, le autentiche notarili apposte in calce a due documenti esibiti da Open Land nel ricorso per la richiesta di risarcimento danni.

Durante l’udienza l’avv. Mario Fiaccavento del collegio difensivo di Open Land, sostenendo le proprie ragioni con un’apprezzata difesa, ha, tra l’altro, contestato la legittimazione di Legambiente ad agire in giudizio e ha ricordato la sentenza che ha condannato l’associazione ambientalista a pagare 18 mila euro per avere impugnato in Cassazione la sentenza con cui il CGA aveva imposto al Comune di Siracusa di risarcire Open Land.  I legali di Legambiente hanno invece ribadito che l’art. 114 del Codice del Processo Amministrativo  riconosce che tutte le parti del processo amministrativo di merito possono stare in ottemperanza e che, in ogni caso, la sentenza che ha condannato Legambiente è stata sottoposta all’attenzione del CSM per abnormità della condanna e per l’intento punitivo della stessa.

 Il CGA ha posto la causa in decisione.