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SALVO SALERNO: L’ASTENSIONE DI ANSALDI E’ STATO UN ATTO DOVUTO

Scrive l’avvocato Salvo Salerno: Vorrei sommessamente osservare a Ezio Guglielmo e agli amici di Lealtà e Condivisione, che, per comprendere profondamente la ratio dell’art. 37 comma 2 del Regolamento del Consiglio comunale, sulla nozione di “consiglieri presenti”, occorre fare un combinato con l’art. 23 dello stesso Regolamento che connette il significato di “consiglieri presenti” alla validità dell’adunanza, cioè, con termine tecnico al “quorum strutturale” e non al “quorum funzionale” che invece si riferisce alla validità della deliberazione…
Significa che gli astenuti sono computati ai fini della validità delle adunanze, ma non ai fini della validità delle deliberazioni.
In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3372/2012 resa proprio in materia di interpretazione di Statuti comunali.
Quanto al comportamento astensivo del consigliere Pippo Ansaldi, è stato certamente un atto di signorilità, sono d’accordo, ma anche un atto dovuto, visto quanto prevede espressamente l’art. 78 comma 2 del TUEL il quale conferma, anche da quel punto di vista la non computabilità dell’astenuto nel quorum funzionale (“…devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri …”).
Insomma Pippo Ansaldi si è dimostrato, almeno, nella specifica vicenda della votazione in consiglio comunale, più accorto del suo gruppo consiliare e dell’intera amministrazione comunale, che sono andati tutti allo sbaraglio, pur sapendo che la votazione sulla ineleggibilità era stata ampiamente preannunciata dall’opposizione.
E, ripeto, questa strana impreparazione mi convince sempre meno.
Nessuno me ne voglia e buon lavoro.